BENI IMMOBILI

Con il rent to buy lo sfratto per inadempimento del conduttore è più facile

In caso di inadempimento dell’inquilino/compratore, nell’ambito dello speciale contratto introdotto dal decreto Sblocca Italia, il proprietario dell’immobile può ricorrere direttamente all’ufficiale giudiziario per ottenere lo sfratto ed il recupero dei canoni.

 

RAPPORTI COMMERCIALI

Difetti clamorosi nelle piastrelle, pavimentazione da rifare: niente risarcimento dalla società produttrice

Strali del compratore nei confronti dell’azienda rivenditrice e della società produttrice del materiale. Casus belli i difetti manifestatisi ad appena quindici mesi dalla sistemazione delle piastrelle, difetti che hanno obbligato il compratore a rifare ex novo la pavimentazione. Ma la richiesta di risarcimento dei danni non poteva essere indirizzata nei confronti dell’azienda produttrice del materiale.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 11669/15; depositata il 5 giugno)

 

Responsabilità medica: quali spazi per il regresso dopo la Legge Balduzzi?

Nel caso in cui la struttura sanitaria adita dal paziente danneggiato, chiami in causa a titolo di regresso il medico (libero professionista) che in concreto ha svolto la prestazione, la pretesa della medesima è disciplinata dall’art. 2055 commi 2 e 3 c.c., senza che il professionista possa invocare nel caso concreto limitazioni al diritto di rivalsa della struttura sanitaria basate sul contratto collettivo di categoria o sul contratto di collaborazione professionale concluso dalle parti.

È quanto ha stabilito il Tribunale di Milano nella sentenza in esame, in materia di responsabilità civile in ambito sanitario.

Nello specifico, il ricorrente, sottopostosi ad intervento per la correzione chirurgica della miopia, subiva la perforazione del bulbo oculare a seguito di anestesia e, per l’effetto, il ricovero e una serie di interventi chirurgici. In particolare, secondo la prospettazione di parte ricorrente, la struttura sanitaria sarebbe inadempiente sia per la scelta di praticare l’anestesia mediante un’iniezione nell’occhio, sia per l’errata modalità con cui sarebbe stata praticata l’anestesia, sia infine per non avergli fornito una piena informazione sui trattamenti sanitari programmati e sulle prevedibili complicanze. Su tali premesse, l’attore chiedeva la condanna della struttura sanitaria convenuta a risarcirgli i danni patrimoniali e non patrimoniali causati dai medici nella suddetta fase preoperatoria.

Per la struttura sanitaria, invero, unico responsabile del danno lamentato dall’attore era da ritenersi l’anestesista, dal quale la struttura pretendeva dunque di essere manlevata in caso di soccombenza.

Il Tribunale, chiamato a dirimere la vertenza, ha in premessa ricordato che, dopo l’entrata in vigore della cd legge Balduzzi, la responsabilità del medico per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d’opera (diverso dal contratto concluso con la struttura) è ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito exart. 2043 c.c. e, dunque, l’obbligazione risarcitoria del medico può scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano (che il danneggiato ha l’onere di provare).

Dal momento che nel caso in esame, l’attore ha agito in giudizio unicamente nei confronti della struttura sanitaria, la domanda di risarcimento danni non si estende automaticamente al medico terzo chiamato, che non è parte del contratto di spedalità, ma solo uno dei soggetti di cui il debitore (struttura sanitaria) si è avvalso per eseguire le prestazioni dovute.

Invero, la domanda della struttura sanitaria privata nei confronti del medico va ricondotta nel caso concreto al disposto dell’art. 2055 c.c., in base al quale se più soggetti sono responsabili di un unico evento dannoso, tutti sono obbligati in solido al risarcimento del danno nei confronti del danneggiato, “a prescindere dal fatto che la fonte della responsabilità risarcitoria sia per tutti di natura extracontrattuale o che invece, come nel caso di specie, taluno sia responsabile per inadempimento di un preesistente rapporto obbligatorio derivante da un contratto concluso con il danneggiato, mentre altri (terzi rispetto a tale contratto) siano invece tenuti al risarcimento in base alle comuni regole della responsabilità aquiliana, per aver contribuito con la propria condotta illecita alla produzione del danno”.

L’azione della struttura convenuta, precisa il Tribunale, “non si fonda infatti sul rapporto negoziale intercorso con il professionista, bensì sul diritto riconosciuto dall’ordinamento a ciascun corresponsabile di un evento dannoso di agire in regresso nei confronti degli altri per la ripartizione interna, sulla base della gravità delle rispettive colpe e dell’entità delle conseguenze dannose che ne sono derivate” (art. 2055 comma 2 c.c.).

Ora, poiché, come detto, sulla base dell’indicazione contenuta nell’art. 3 comma 1 della Legge Balduzzi, la responsabilità risarcitoria del medico – che non ha concluso nessun contratto con il paziente – per la condotta lesiva tenuta ai danni del paziente col quale è venuto in contatto presso la struttura sanitaria, è ravvisabile solo qualora il comportamento del professionista integri un fatto illecito ex art. 2043 c.c., il soggetto che agisce in regresso ex art. 2055 c.c. è tenuto a provare gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana in capo al medico.

Nel caso concreto, ad avviso del giudice del merito, nell’operato dell’anestesista sono ravvisabili tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito (art. 2043 c.c.), in particolare l’aver eseguito una prestazione che esulava dalle sue competenze specialistiche e l’aver provocato al paziente la perforazione del bulbo oculare.

Tuttavia, la struttura sanitaria non può pretendere di riversare sul terzo chiamato le intere conseguenze risarcitorie dell’illecito: infatti, nella fattispecie, la condotta illecita del terzo chiamato è stata posta in essere perché il chirurgo capo equipe ha dapprima operato un’errata scelta del tipo di anestesia da praticare nel caso concreto ed ha poi fatto eseguire dall’anestesista l’iniezione/infiltrazione che avrebbe dovuto eseguire lui stesso.

In tale situazione, concludendo, va ritenuta di pari grado l’efficienza causale delle condotte e la gravità delle rispettive colpe dei due professionisti, del cui operato, in ultimo, la struttura sanitaria non può che essere ritenuta direttamente responsabile ai sensi dell’art. 1228 c.c.

 

 

Tribunale, Milano, sez. I civile, sentenza 31/01/2015

LOCAZIONE | 29 MAGGIO 2015 A carico del conduttore l’obbligo di mantenere la cosa funzionale all’uso pattuito

La destinazione particolare dell’immobile locato, tale da richiedere che l’immobile stesso sia dotato di precise caratteristiche e che ottenga specifiche licenze amministrative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, quale elemento presupposto o, infine, quale contenuto dell’obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell’immobile in relazione all’uso convenuto soltanto se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, nel contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l’attestazione del riconoscimento della idoneità dell’immobile da parte del conduttore.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 11113/15; depositata il 28 maggio)

ARTICOLO 1129 Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore

Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario.

Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.

L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato.

L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori. nel caso in cui l’amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l’intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell’impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore.

In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.

L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.

Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.

L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.

La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:

1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;

3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;

4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;

5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;

7) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);

8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo.

In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato.

L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV.

Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica.

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inadempimento contrattuale in materia di telefonia

La compagnia telefonica può essere condannata a risarcire i danni non patrimoniali causati al cliente

In tema di risarcimento patrimoniale e non patrimoniale a seguito di mancato trasloco della linea telefonica, la compagnia telefonica è responsabile per il comportamento oggettivamente connotato da un gravissimo difetto di trasparenza, come un ritardo di trasloco della linea telefonica procrastinato oltre il sesto mese dalla richiesta e l’invio continuo di fatture per servizi non resi, o ancora l’interruzione del servizio o il mancato riallacciamento della linea telefonica oltre il termine di 30 giorni previsto dalla carta dei servizi e di qualità predisposta dalla medesima convenuta. In tali circostanze, il consumatore ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da disagio o stress sopportato a causa dell’inesatta o mancata esecuzione della prestazione promessa, ove sia stato leso irrimediabilmente o compromesso l’interesse al pieno godimento della tranquillità e serenità familiare e/o alla vita di relazione conformemente alle aspettative e, quindi, quando costituisca lesione ai valori costituzionalmente garantiti, ponendosi in particolare il problema della risarcibilità del danno morale, vale a dire del pregiudizio da sofferenza psichica (patema d’animo) non corporale e transeunte, che comporti una modificazione peggiorativa, apprezzabile per intensità e qualità, nella sfera del soggetto leso, salvo che sussistano le seguenti condizioni giuridiche: a) ingiustizia del danno secondo i parametri dell’art. 2043 c.c.; b) nesso di causalità tra comportamento lesivo e danno che deve tradursi in un giudizio di proporzionalità ed adeguatezza tra il fatto illecito e la conseguenze dannose; c) consecutività temporale tra comportamento lesivo e danno.

(Giudice di Pace di Salerno, sentenza 12 maggio 2015)