Il severo regime probatorio dell’usucapione delle parti comuni condominiali

Esiste una presunzione di appartenenza comune dei beni se questi sono asserviti al godimento di tutti i condòmini.
Esiste una presunzione di appartenenza comune dei beni del condominio sulla base del rapporto tra gli stessi e lo stabile. Secondo i giudici, infatti, il condominio (o in questo caso i condomini che avevano notificato l’originario atto di citazione) non deve dare piena prova della proprietà di un bene ex art. 1117 c.c. in quanto era sufficiente «per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l’attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini in rapporto con queste da accessorio a principale».
Sempre per questa presunzione di appartenenza comune dei beni ex art. 1117 c.c., la Corte affermava la non necessità di includere tali beni in un elenco tassativo nel regolamento condominiale dato che la prova della proprietà comune degli stessi può essere validamente fornita con altri argomenti (come le predette presunzioni, prove testimoniali o documentali ulteriori rispetto al regolamento condominiale).

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 15929/15; depositata il 28 luglio)