Riduzione del canone di locazione: esenzione da imposta di registro e bollo

Tra le novità introdotte dal DL 12.9.2014 n. 133 (meglio noto come decreto sblocca Italia), in vigore dal 13.09.2014, si segnala la norma che prevede l’esenzione dall’imposta di registro e di bollo per gli accordi di riduzione del canone di locazione. Sul punto, bisogna rammentare che, prima della novità in esame, l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n.60/E del 28 giugno 2010) aveva illustrato e risolto alcune criticità pratiche conseguenti la riduzione del canone (previsto originariamente dal contratto di locazione), precisando che: i) l’accordo di riduzione del canone inizialmente pattuito non era soggetto ad alcun obbligo di comunicazione all’Amministrazione Finanziaria, ai fini delle imposte d’atto; questo perché gli artt. 3 e 17 del T.U.R. individuano espressamente gli eventi successivi alla conclusione del contratto di locazione che vanno autonomamente assoggettati a registrazione. Si tratta, in particolare, dell’ipotesi di cessione, risoluzione, o di proroga del contratto di locazione; ii) l’accordo di riduzione del canone di locazione non si sarebbe dovuto registrare a meno che tale accordo non fosse effettuato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata; iii) solo l’aumento contrattuale del canone di locazione, cui segue la liquidazione di una maggiore imposta di registro, avrebbe comportato la necessità di registrare la variazione contrattuale e di liquidare le corrispondenti imposte. Ora, invece, per effetto delle novità apportate dalla decreto sbocca Italia, a partire dal 13.9.2014, la registrazione degli accordi di riduzione del canone di locazione – che rimane comunque volontaria solo se effettuata con scrittura privata non autenticata – avviene senza pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo a condizione che i predetti accordi: i) non contengano altre pattuizioni; ii) riguardino contratti “in essere” alla data di entrata in vigore della disposizione. In buona sostanza, la pattuizione relativa alla riduzione del canone deve fare riferimento ad un contratto ancora in corso e non ad un contratto già scaduto.

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