inadempimento contrattuale in materia di telefonia

La compagnia telefonica può essere condannata a risarcire i danni non patrimoniali causati al cliente

In tema di risarcimento patrimoniale e non patrimoniale a seguito di mancato trasloco della linea telefonica, la compagnia telefonica è responsabile per il comportamento oggettivamente connotato da un gravissimo difetto di trasparenza, come un ritardo di trasloco della linea telefonica procrastinato oltre il sesto mese dalla richiesta e l’invio continuo di fatture per servizi non resi, o ancora l’interruzione del servizio o il mancato riallacciamento della linea telefonica oltre il termine di 30 giorni previsto dalla carta dei servizi e di qualità predisposta dalla medesima convenuta. In tali circostanze, il consumatore ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da disagio o stress sopportato a causa dell’inesatta o mancata esecuzione della prestazione promessa, ove sia stato leso irrimediabilmente o compromesso l’interesse al pieno godimento della tranquillità e serenità familiare e/o alla vita di relazione conformemente alle aspettative e, quindi, quando costituisca lesione ai valori costituzionalmente garantiti, ponendosi in particolare il problema della risarcibilità del danno morale, vale a dire del pregiudizio da sofferenza psichica (patema d’animo) non corporale e transeunte, che comporti una modificazione peggiorativa, apprezzabile per intensità e qualità, nella sfera del soggetto leso, salvo che sussistano le seguenti condizioni giuridiche: a) ingiustizia del danno secondo i parametri dell’art. 2043 c.c.; b) nesso di causalità tra comportamento lesivo e danno che deve tradursi in un giudizio di proporzionalità ed adeguatezza tra il fatto illecito e la conseguenze dannose; c) consecutività temporale tra comportamento lesivo e danno.

(Giudice di Pace di Salerno, sentenza 12 maggio 2015)