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addebito su conto corrente non autorizzato: l’ABF ordina il rimborso delle somme (decisione 12039 del 03/10/2017)

In caso di addebito per operazione non autorizzata, vi è diritto a richiedere tali somme, in virtù del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11 ed in particolare degli artt. 7, 10 e
12.
L’art. 12 (Responsabilità del pagatore per l’utilizzo non
autorizzato di strumenti o servizi di pagamento), al
comma 3 dispone: “Salvo il caso in cui l’utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave
ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi
personalizzati che consentono l’utilizzo dello strumento di pagamento, prima della
comunicazione eseguita ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), l’utilizzatore
medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a
150 euro la perdita derivante dall’utilizzo indebito dello strumento di pagamento
conseguente al suo furto o smarrimento” e al comma 4: “Qualora abbia agito in modo
fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui all’articolo 7 con dolo o
colpa grave, l’utilizzatore sopporta tute le perdite derivanti da operazioni di pagamento non
autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al comma 3”.

ACQUISTO UNITA’ IMMOBILIARE E ONERI CONDOMINIALI PREGRESSI.

IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA, CON RECENTE SENTENZA (N. 998 DEL 04/04/2017), HA RIBADITO IL PRINCIPIO GIA’ ESPRESSO DALLA CASSAZIONE (EX MULTIS SENTENZA N. 10235 DEL 02/05/2013) PER CUI L’OBBLIGAZIONE DEL CESSIONARIO , CARATTERIZZATA DAL VINCOLO DI SOLIDARIETA CON QUELLO DEL CONDOMINIO CEDENTE, INVESTE SOLTANTO I CONTRIBUTI RELATIVI ALL’ANNO IN CORSO E A QUELLO PRECEDENTE. PERTANTO IL NUOVO CONDOMINO NON RISPONDE DI DEBITI PREGRESSI.

 

volo in ritardo – compensazione pecuniaria e danno da mancata assistenza.

In caso di ritardo nella partenza di un volo non è causa di forza maggiore e quindi giustificativa dell’inadempimento per la compagnia aerea l’esistenza di uno sciopero dei controllori di volo laddove questa circostanza sia provata dalla stessa compagnia con delle schermate del terminale del computer, in quanto prova formata dalla stessa, indi non attendibile.
Pertanto il passeggero ha diritto in tali casi alla compensazione pecuniaria prevista dalla normativa internazionale ed al ristoro per le spese da mancata assistenza (Giudice di Pace di Civitavecchia, sentenza n. 425/2017, parti D’Auria c/ Easyjet Airline Company LTD).

fac simile istanza rimborso interessi anatocistici a far data del gennaio 2014

Relativamente al contratto di apertura di conto corrente numero…, il Vs. istituto di credito ha provveduto ad applicare a carico di… la capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Come a Voi sicuramente noto (da ultimo, Tribunale di Milano, ordinanza del 09 luglio 2015), l’art. 1, comma 629, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 consente solo la contabilizzazione e non piu’ la capitalizzazione degli interessi.

Pertanto, … Vi richiede formalmente il rimborso degli interessi anatocistici pagati a far data del dal 01/01/2014 ad oggi, con riconteggio del saldo contabile finale.

In mancanza, decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente, …promuovendo una procedura di mediazione obbligatoria ex D.lvo 28/2010, con aggravio di spese a Vostro esclusivo carico.

Distinti saluti.

                                                          

compravendita

Veranda abusiva, ma il cliente non ne viene informato: il mediatore è responsabile

In un affare relativo alla compravendita di un immobile, è configurabile in capo al mediatore una responsabilità per danni al cliente, qualora egli non dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi non esatte e false, ovvero non comunichi circostanze da lui non conosciute ma conoscibili mediante l’ordinaria diligenza professionale.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 18140/15; depositata il 16 settembre)

procura alla vendita o alla locazione

 

Lo Studio è in grado di fornire ogni tipo di consulenza nel settore della compravendita e della locazione immobiliare, con le seguenti attività: verifica documentale della regolarità urbanistica ed amministrativa (visure ed ispezioni, analisi situazione condominiale), assistenza nella trattativa, redazione di contratti preliminari e di locazione, assistenza al rogito anche con Notai di riferimento.

 

Il severo regime probatorio dell’usucapione delle parti comuni condominiali

Esiste una presunzione di appartenenza comune dei beni se questi sono asserviti al godimento di tutti i condòmini.
Esiste una presunzione di appartenenza comune dei beni del condominio sulla base del rapporto tra gli stessi e lo stabile. Secondo i giudici, infatti, il condominio (o in questo caso i condomini che avevano notificato l’originario atto di citazione) non deve dare piena prova della proprietà di un bene ex art. 1117 c.c. in quanto era sufficiente «per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l’attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini in rapporto con queste da accessorio a principale».
Sempre per questa presunzione di appartenenza comune dei beni ex art. 1117 c.c., la Corte affermava la non necessità di includere tali beni in un elenco tassativo nel regolamento condominiale dato che la prova della proprietà comune degli stessi può essere validamente fornita con altri argomenti (come le predette presunzioni, prove testimoniali o documentali ulteriori rispetto al regolamento condominiale).

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 15929/15; depositata il 28 luglio)

 

Riduzione del canone di locazione: esenzione da imposta di registro e bollo

Tra le novità introdotte dal DL 12.9.2014 n. 133 (meglio noto come decreto sblocca Italia), in vigore dal 13.09.2014, si segnala la norma che prevede l’esenzione dall’imposta di registro e di bollo per gli accordi di riduzione del canone di locazione. Sul punto, bisogna rammentare che, prima della novità in esame, l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n.60/E del 28 giugno 2010) aveva illustrato e risolto alcune criticità pratiche conseguenti la riduzione del canone (previsto originariamente dal contratto di locazione), precisando che: i) l’accordo di riduzione del canone inizialmente pattuito non era soggetto ad alcun obbligo di comunicazione all’Amministrazione Finanziaria, ai fini delle imposte d’atto; questo perché gli artt. 3 e 17 del T.U.R. individuano espressamente gli eventi successivi alla conclusione del contratto di locazione che vanno autonomamente assoggettati a registrazione. Si tratta, in particolare, dell’ipotesi di cessione, risoluzione, o di proroga del contratto di locazione; ii) l’accordo di riduzione del canone di locazione non si sarebbe dovuto registrare a meno che tale accordo non fosse effettuato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata; iii) solo l’aumento contrattuale del canone di locazione, cui segue la liquidazione di una maggiore imposta di registro, avrebbe comportato la necessità di registrare la variazione contrattuale e di liquidare le corrispondenti imposte. Ora, invece, per effetto delle novità apportate dalla decreto sbocca Italia, a partire dal 13.9.2014, la registrazione degli accordi di riduzione del canone di locazione – che rimane comunque volontaria solo se effettuata con scrittura privata non autenticata – avviene senza pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo a condizione che i predetti accordi: i) non contengano altre pattuizioni; ii) riguardino contratti “in essere” alla data di entrata in vigore della disposizione. In buona sostanza, la pattuizione relativa alla riduzione del canone deve fare riferimento ad un contratto ancora in corso e non ad un contratto già scaduto.

Categorie:Immobili  –  Imposta di registro

Infiltrazioni danneggiano l’appartamento sottostante: vanno risarciti tutti gli interventi di ripristino

Il proprietario di un immobile che domandi il risarcimento dei danni subiti in conseguenza alle infiltrazioni provenienti dall’appartamento sovrastante ha diritto a conseguire il rimborso dell’intera somma necessaria per la totale ristrutturazione, essendo state danneggiate alcune parti dell’immobile che, per esigenza di uniformità, richiedono un intervento ripristinatorio più ampio rispetto ai singoli punti danneggiati.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 12920/15; depositata il 23 giugno)