Responsabilità medica: quali spazi per il regresso dopo la Legge Balduzzi?

Nel caso in cui la struttura sanitaria adita dal paziente danneggiato, chiami in causa a titolo di regresso il medico (libero professionista) che in concreto ha svolto la prestazione, la pretesa della medesima è disciplinata dall’art. 2055 commi 2 e 3 c.c., senza che il professionista possa invocare nel caso concreto limitazioni al diritto di rivalsa della struttura sanitaria basate sul contratto collettivo di categoria o sul contratto di collaborazione professionale concluso dalle parti.

È quanto ha stabilito il Tribunale di Milano nella sentenza in esame, in materia di responsabilità civile in ambito sanitario.

Nello specifico, il ricorrente, sottopostosi ad intervento per la correzione chirurgica della miopia, subiva la perforazione del bulbo oculare a seguito di anestesia e, per l’effetto, il ricovero e una serie di interventi chirurgici. In particolare, secondo la prospettazione di parte ricorrente, la struttura sanitaria sarebbe inadempiente sia per la scelta di praticare l’anestesia mediante un’iniezione nell’occhio, sia per l’errata modalità con cui sarebbe stata praticata l’anestesia, sia infine per non avergli fornito una piena informazione sui trattamenti sanitari programmati e sulle prevedibili complicanze. Su tali premesse, l’attore chiedeva la condanna della struttura sanitaria convenuta a risarcirgli i danni patrimoniali e non patrimoniali causati dai medici nella suddetta fase preoperatoria.

Per la struttura sanitaria, invero, unico responsabile del danno lamentato dall’attore era da ritenersi l’anestesista, dal quale la struttura pretendeva dunque di essere manlevata in caso di soccombenza.

Il Tribunale, chiamato a dirimere la vertenza, ha in premessa ricordato che, dopo l’entrata in vigore della cd legge Balduzzi, la responsabilità del medico per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d’opera (diverso dal contratto concluso con la struttura) è ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito exart. 2043 c.c. e, dunque, l’obbligazione risarcitoria del medico può scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano (che il danneggiato ha l’onere di provare).

Dal momento che nel caso in esame, l’attore ha agito in giudizio unicamente nei confronti della struttura sanitaria, la domanda di risarcimento danni non si estende automaticamente al medico terzo chiamato, che non è parte del contratto di spedalità, ma solo uno dei soggetti di cui il debitore (struttura sanitaria) si è avvalso per eseguire le prestazioni dovute.

Invero, la domanda della struttura sanitaria privata nei confronti del medico va ricondotta nel caso concreto al disposto dell’art. 2055 c.c., in base al quale se più soggetti sono responsabili di un unico evento dannoso, tutti sono obbligati in solido al risarcimento del danno nei confronti del danneggiato, “a prescindere dal fatto che la fonte della responsabilità risarcitoria sia per tutti di natura extracontrattuale o che invece, come nel caso di specie, taluno sia responsabile per inadempimento di un preesistente rapporto obbligatorio derivante da un contratto concluso con il danneggiato, mentre altri (terzi rispetto a tale contratto) siano invece tenuti al risarcimento in base alle comuni regole della responsabilità aquiliana, per aver contribuito con la propria condotta illecita alla produzione del danno”.

L’azione della struttura convenuta, precisa il Tribunale, “non si fonda infatti sul rapporto negoziale intercorso con il professionista, bensì sul diritto riconosciuto dall’ordinamento a ciascun corresponsabile di un evento dannoso di agire in regresso nei confronti degli altri per la ripartizione interna, sulla base della gravità delle rispettive colpe e dell’entità delle conseguenze dannose che ne sono derivate” (art. 2055 comma 2 c.c.).

Ora, poiché, come detto, sulla base dell’indicazione contenuta nell’art. 3 comma 1 della Legge Balduzzi, la responsabilità risarcitoria del medico – che non ha concluso nessun contratto con il paziente – per la condotta lesiva tenuta ai danni del paziente col quale è venuto in contatto presso la struttura sanitaria, è ravvisabile solo qualora il comportamento del professionista integri un fatto illecito ex art. 2043 c.c., il soggetto che agisce in regresso ex art. 2055 c.c. è tenuto a provare gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana in capo al medico.

Nel caso concreto, ad avviso del giudice del merito, nell’operato dell’anestesista sono ravvisabili tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito (art. 2043 c.c.), in particolare l’aver eseguito una prestazione che esulava dalle sue competenze specialistiche e l’aver provocato al paziente la perforazione del bulbo oculare.

Tuttavia, la struttura sanitaria non può pretendere di riversare sul terzo chiamato le intere conseguenze risarcitorie dell’illecito: infatti, nella fattispecie, la condotta illecita del terzo chiamato è stata posta in essere perché il chirurgo capo equipe ha dapprima operato un’errata scelta del tipo di anestesia da praticare nel caso concreto ed ha poi fatto eseguire dall’anestesista l’iniezione/infiltrazione che avrebbe dovuto eseguire lui stesso.

In tale situazione, concludendo, va ritenuta di pari grado l’efficienza causale delle condotte e la gravità delle rispettive colpe dei due professionisti, del cui operato, in ultimo, la struttura sanitaria non può che essere ritenuta direttamente responsabile ai sensi dell’art. 1228 c.c.

 

 

Tribunale, Milano, sez. I civile, sentenza 31/01/2015