LEGITTIMAZIONE AD AGIRE

Anche l’occhio vuole la sua parte, l’amministratore può chiedere i danni per i balconi “infiltrati”

L’amministratore del condominio è legittimato a promuovere l’azione ex art. 1669 c.c. (rovina e difetti di cose immobili), a tutela indifferenziata dell’edificio nella sua unitarietà, in un contesto nel quale i pregiudizi derivino da vizi afferenti le parti comuni dell’immobile, anche se di riflesso questi interessano le parti costituenti proprietà esclusiva di singoli condomini.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 8512/15; depositata il 27 aprile)