SULLA SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO EMESSO PER RISCOSSIONE ONERI CONDOMINIALI

In caso di opposizione al decreto da parte dell’ingiunto, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via accidentale, la loro validità. Infatti, le contestazioni in ordine alla validità delle deliberazioni – intese come vizi di annullabilità – adottate dall’assemblea condominiali vanno proposte, a pene di decadenza, entro il termine di trenta giorni e con le forme previste dall’art. 1137 c.c. (cfr. tutta la giurisprudenza richiamata,

Anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 26629/2009) hanno affermato che “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dall’amministratore di condominio per il recupero dei contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibero assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate” (GdP Torre Annunziata, Dott. D’Angelo, sentenza n. 2287/2015).

I supremi giudici, dunque, distinguono nettamente i poteri del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali dai poteri del giudice dell’impugnazione delle deliberazioni adottate dall’assemblea di condominio. Il primo deve limitarsi a valutare l’esistenza e l’efficacia del titolo posto alla base del diritto di credito tutelato in via monitoria, al solo fine di valutare la legittimità del decreto emesso, mentre al secondo compete la valutazione in merito alla validità ed efficacia della deliberazione condominiale secondo i termini e le forme di cui all’art. 1137 c.c..

Il decorso del suddetto termine di trenta giorni comporta la decadenza della facoltà dei condomini astenuti, assenti o dissenzienti di contestare la validità della delibera adottata dall’assemblea di condominio, che acquista così efficacia definitiva ed impedisce di fatto al giudice, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, di sindacare, in via accidentale, la sua validità potendosi limitare a verificare la perdurante esistenza ed efficacia della relativa delibera assembleare.